Art. 2
In vigore dal 6 giu 2005
A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, le autorità doganali sono invitate a prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia e della Federazione russa, di cui ai codici NC 3104 20 10 (codici TARIC 3104 20 10 10 e 3104 20 10 90), 3104 20 50 (codici TARIC 3104 20 50 10 e 3104 20 50 90), 3104 20 90 , ex 3105 20 10 (codici TARIC 3105 20 10 10 e 3105 20 10 20), ex 3105 20 90 (codici TARIC 3105 20 90 10 e 3105 20 90 20), ex 3105 60 90 (codici TARIC 3105 60 90 10 e 3105 60 90 20), ex 3105 90 91 (codici TARIC 3105 90 91 10 e 3105 90 91 20), ex 3105 90 99 (codici TARIC 3105 90 99 10 e 3105 90 99 20) prodotto e venduto o prodotto ed esportato dalle società elencate nell’, per le quali è chiesta l’esenzione dai dazi antidumping istituiti dal regolamento (CEE) n. 3068/92, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 992/2004.
La registrazione cesserà trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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