Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 giu 2005
Per le offerte comunicate dal 27 maggio al 2 giugno 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 641/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 27,99 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 47 500 t.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:849:oj#art-1