Art. 1

Art. 1

In vigore dal 31 mag 2005
I quantitativi di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, di isoglucosio e di fruttosio che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto al 1o maggio 2004 e che devono essere eliminati dal mercato comunitario a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 60/2004 sono i seguenti: — Estonia: 91 464 t, — Cipro: 40 213 t, — Lettonia: 10 589 t, — Malta: 2 452 t, — Slovacchia: 10 225 t.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:832:oj#art-1