Art. 1
In vigore dal 30 mag 2005
L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 131/2004 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
1. In deroga alle disposizioni degli , le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato possono autorizzare il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica pertinenti:
a)
all’equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o a programmi di sviluppo istituzionale delle Nazioni Unite, dell’Unione africana, dell’Unione europea e della Comunità;
b)
al materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione europea, delle Nazioni Unite e dell’Unione africana;
c)
alle attrezzature e al materiale impiegati per le operazioni di sminamento;
d)
all’attuazione dell’accordo globale di pace firmato a Nairobi, in Kenya, il 9 gennaio 2005, dal governo del Sudan e dal Movimento/Esercito di liberazione popolare del Sudan.
2. Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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