Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 mag 2005
Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue: 1) all’articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo: «4.   Gli Stati membri possono decidere di stabilire l’elenco delle varietà selezionate ammissibili al premio specifico alla qualità per il frumento duro per il 2006, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, entro il 1o ottobre 2005 per quanto riguarda le varietà invernali ed entro il 31 dicembre 2005 per quanto riguarda le varietà primaverili»; 2) all’articolo 15, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente testo: «In deroga al primo comma, e fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri possono autorizzare la presenza di alberi diversi dagli alberi da frutta a guscio in un frutteto, purché il loro numero non superi il 10 % del numero minimo di alberi stabilito al paragrafo 3 o il numero di alberi da frutta a guscio effettivamente piantati per ettaro di frutteto, a scelta dello Stato membro. Inoltre, gli Stati membri possono autorizzare la presenza di alberi di castagno qualora il numero di alberi stabilito al paragrafo 3 sia rispettato per quanto riguarda gli alberi da frutta a guscio ammissibili.»
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