Art. 6
In vigore dal 26 mag 2005
In deroga all’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 75/91, entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l’organismo d’intervento greco comunica alla Commissione, per via elettronica, i quantitativi venduti e i prezzi di vendita delle singole partite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:793:oj#art-6