Art. 2
In vigore dal 25 mag 2005
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia, l’, punti 2) e 3), si applica per la prima volta alle domande di anticipi relative ai quantitativi commercializzati nei mesi di maggio e giugno 2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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