Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 mag 2005
1.   Sono concesse le seguenti deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002: a) alla Lituania e alla Polonia sono concesse deroghe per la produzione dei risultati di cui alla sezione 8, punto 1.1, voci 1 (Agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (Pesca) e 16 (Attività di servizi), dell’allegato I e di quelli di cui alla sezione 8, punto 2, dell’allegato II; b) alla Svezia sono concesse deroghe per la produzione dei risultati di cui alla sezione 8, punto 1.1, voci 1 (Agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (Pesca) e 16 (Attività di servizi), dell’allegato I. 2.   Le deroghe di cui al paragrafo 1 sono concesse soltanto per i dati relativi al primo anno di riferimento, ossia il 2004.
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