Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 mag 2005
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006. Tuttavia, le autorità doganali possono continuare ad accettare dichiarazioni di transito rese per iscritto fino al 31 dicembre 2006. Se le autorità doganali decidono di continuare ad accettare le dichiarazioni di transito rese per iscritto dopo il 1o luglio 2005, esse devono darne comunicazione scritta alla Commissione prima di tale data. In questo caso le autorità doganali di tali Stati membri provvedono affinché lo scambio dei dati relativi al transito tra le autorità doganali avvenga mediante l’uso di tecnologie dell’informazione e di reti informatiche.
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