Art. 6

Art. 6

In vigore dal 19 mag 2005
1.   Il distillatore consegna all’organismo d’intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione. Tale prodotto deve avere un titolo alcolometrico minimo di 92 % vol. 2.   Il prezzo che l’organismo d’intervento deve pagare al distillatore per l’alcole grezzo consegnato è di 2,281 EUR per % vol/hl. Il pagamento è effettuato in conformità dell’articolo 62, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000. Tuttavia il pagamento di questo prezzo può essere effettuato solo a partire dal 16 ottobre 2005. Il distillatore può ricevere un anticipo su tale cifra pari a 1,122 EUR per % vol/hl. In tale caso il prezzo realmente pagato è ridotto dell’importo dell’anticipo. Si applicano gli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Tuttavia il pagamento dell’anticipo può essere effettuato solo a partire dal 16 ottobre 2005.
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