Art. 4
In vigore dal 19 mag 2005
1. Le consegne in distilleria dei quantitativi di vino oggetto di contratti approvati hanno luogo entro il 15 dicembre 2005. L’alcole prodotto è consegnato all’organismo d’intervento in conformità dell’, paragrafo 1, entro il 15 marzo 2006.
2. La cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi consegnati appena il produttore fornisce la prova dell’avvenuta consegna in distilleria.
Qualora non venga effettuata alcuna consegna entro i termini di cui al paragrafo 1, la cauzione viene incamerata.
Storico versioni
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