Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 mag 2005
Nell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2131/93, il testo del paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente: «2 bis.   Se uno Stato membro non ha alcun porto marittimo, può essere decisa, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, una deroga al paragrafo 2 e concesso, nel caso di un’esportazione a partire da un porto marittimo, un finanziamento delle spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti dei massimali indicati nel bando di gara. Ai fini del presente paragrafo, il porto rumeno di Constanta e i porti croati di Rijeka e di Split possono essere considerati luoghi di uscita.»
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