Art. 3

Art. 3

In vigore dal 4 mag 2005
In deroga all’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1858/93, entro due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento le autorità competenti degli Stati membri, dopo aver effettuato le verifiche previste dall’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1858/93, versano l’importo corrispondente al saldo dell’aiuto compensativo per il 2004 nonché l’importo dell’anticipo da concedere per le banane commercializzate nei mesi di gennaio e febbraio 2005.
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