Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 mag 2005
1.   L’importo dell’aiuto compensativo di cui all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 per le banane del codice NC ex 0803 , prodotte e commercializzate allo stato fresco nella Comunità nel corso del 2004, escluse le banane da cuocere, è fissato a 28,1 EUR/100 kg. 2.   L’importo dell’aiuto di cui al paragrafo 1 è maggiorato di 7,82 EUR/100 kg per le banane prodotte nella regione della Martinica e di 8,18 EUR/100 kg per le banane prodotte nella regione della Guadalupa.
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