Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 apr 2005
Per le offerte comunicate dal 22 al 28 aprile 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2277/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 27,47 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 20 000 t.
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