Art. 1 · Prova dell’eliminazione da parte dei nuovi Stati membri

Art. 1

Prova dell’eliminazione da parte dei nuovi Stati membri

In vigore dal 28 apr 2005
Il regolamento (CE) n. 60/2004 è modificato come segue: 1) L’articolo 6 è così modificato: a) Al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «Entro il 31 maggio 2005, la Commissione determina, per ciascuno dei nuovi Stati membri, secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, i quantitativi di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto al 1o maggio 2004 e che devono essere eliminati dal mercato a spese dei nuovi Stati membri.»; b) Al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente: «Entro il 30 novembre 2005, i nuovi Stati membri interessati provvedono ad eliminare dal mercato, senza intervento comunitario, un quantitativo di zucchero o d’isoglucosio pari all’eccedenza di cui al paragrafo 1:»; c) Al paragrafo 3, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal testo seguente: «I nuovi Stati membri impiegano questo sistema per obbligare gli operatori ad eliminare dal mercato, a loro spese, un quantitativo di zucchero o d’isoglucosio pari all’eccedenza individuale constatata presso ognuno di essi. Entro il 30 novembre 2005, gli operatori in questione forniscono la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti del nuovo Stato membro, che i prodotti sono stati eliminati dal mercato. Se tale prova non è fornita, il nuovo Stato membro obbliga l’operatore a pagare un importo pari al quantitativo di cui trattasi moltiplicato per il dazio all’importazione più elevato applicabile al prodotto in questione tra il 1o maggio 2004 e il 30 novembre 2005, maggiorato di 1,21 EUR/100 kg di equivalente zucchero bianco o sostanza secca.»; d) Al paragrafo 4, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dal testo seguente: «Qualora lo zucchero o l’isoglucosio sia eliminato conformemente al disposto del paragrafo 2, lettera a), gli operatori forniscono la prova dell’avvenuta esportazione entro il 28 febbraio 2006 mediante presentazione:»; e) Al paragrafo 4, il quarto comma è sostituito dal testo seguente: «Il titolo di esportazione di cui al primo comma, lettera a), è valido dal giorno del rilascio fino al 30 novembre 2005.». 2) L’articolo 7 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 7 Prova dell’eliminazione da parte dei nuovi Stati membri 1.   Entro il 31 marzo 2006, i nuovi Stati membri forniscono alla Commissione la prova che le eccedenze di cui all’articolo 6, paragrafo 1 sono state eliminate dal mercato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, precisando il quantitativo eliminato secondo ciascuna delle modalità ivi previste. 2.   Se la prova di cui al paragrafo 1 non è fornita, per la totalità o una parte dell’eccedenza constatata, il nuovo Stato membro è tenuto al pagamento di un importo pari al quantitativo non eliminato moltiplicato per la restituzione all’esportazione più elevata applicabile allo zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 tra il 1o maggio 2004 e il 30 novembre 2005. Il 25 % di detto importo è versato al bilancio comunitario entro il 31 dicembre di ognuno degli anni successivi 2006, 2007, 2008 e 2009. La totalità dell’importo è presa in considerazione ai fini del calcolo del prelievo alla produzione per la campagna 2004/2005.».
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