Art. 3 · Mezzi di identificazione

Art. 3

Mezzi di identificazione

In vigore dal 27 apr 2005
Mezzi di identificazione 1.   Gli animali sono identificati mediante l’unico codice di identificazione di cui all’, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000. Il codice è contenuto in uno dei seguenti mezzi, la cui scelta spetta all’autorità competente: a) due marchi auricolari di plastica o metallici; b) un marchio auricolare di plastica o metallico e un marchio a fuoco; c) un tatuaggio; oppure d) un identificatore elettronico contenuto in un bolo ruminale. 2.   In deroga al paragrafo 1 l’autorità competente può decidere che gli animali siano identificati mediante un identificatore elettronico in forma di transponder iniettabile, purché gli animali così identificati non entrino nella catena alimentare.
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