Art. 9 · Attuazione di programmi specifici di controllo e di ispezione

Art. 9

Attuazione di programmi specifici di controllo e di ispezione

In vigore dal 26 apr 2005
Attuazione di programmi specifici di controllo e di ispezione L’Agenzia coordina l’attuazione dei programmi specifici di controllo e di ispezione stabiliti a norma dell’articolo 34 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93 mediante piani di impiego congiunto.
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