Art. 7 · Assistenza agli Stati membri

Art. 7

Assistenza agli Stati membri

In vigore dal 26 apr 2005
Assistenza agli Stati membri Per assistere gli Stati membri nell’espletamento degli obblighi imposti loro dalle norme della politica comune della pesca l’Agenzia, in particolare: a) stabilisce ed elabora un programma comune di formazione destinato agli istruttori incaricati di formare gli ispettori di pesca degli Stati membri e predispone ulteriori corsi di formazione e seminari per tali ispettori e altro personale che partecipa alle attività di monitoraggio, controllo e ispezione; b) su richiesta degli Stati membri, provvede all’approvvigionamento comune di beni e servizi in relazione alle attività di controllo e di ispezione effettuate dagli Stati membri e prepara e coordina l’attuazione di progetti pilota congiunti ad opera degli Stati membri; c) elabora procedure operative comuni applicabili alle attività di controllo e di ispezione attuate congiuntamente da due o più Stati membri; d) definisce i criteri applicabili allo scambio di mezzi di controllo e di ispezione tra gli Stati membri, nonché tra questi e i paesi terzi, e alla messa a disposizione di tali mezzi da parte degli Stati membri.
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