Art. 41
Modifica
In vigore dal 26 apr 2005
Modifica
L’articolo 34 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93 è sostituito dal seguente:
«Articolo 34 quater
1. Secondo la procedura di cui all’ e di concerto con gli Stati membri interessati, la Commissione determina le attività di pesca realizzate da due o più Stati membri che saranno soggette a programmi specifici di controllo e di ispezione, nonché le condizioni applicabili a tali programmi.
I programmi specifici di controllo e di ispezione stabiliscono le attività di pesca realizzate da due o più Stati membri che saranno soggette a tali programmi, nonché le condizioni ad esse applicabili.
I programmi specifici di controllo e di ispezione definiscono gli obiettivi, le priorità e le procedure comuni, nonché i parametri di riferimento per le attività di controllo e di ispezione, i risultati previsti delle misure specificate e la strategia necessaria affinché le attività di controllo e di ispezione siano effettuate nel modo più uniforme, efficace ed economico. In ogni programma vengono indicati gli Stati membri interessati.
La durata dei programmi specifici di controllo e di ispezione non potrà superare tre anni o il periodo a tal fine stabilito in un piano di ricostituzione adottato a norma dell’ del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (*1), o in un piano di gestione adottato a norma dell’ di detto regolamento.
I programmi specifici di controllo e di ispezione sono attuati dagli Stati membri sulla base di piani di impiego congiunto stabiliti in virtù del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (*2).
2. La Commissione controlla e valuta i risultati di ogni programma specifico di controllo e di ispezione e riferisce al riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
(*1)
GU L 358 del 21.12.2002, pag. 59."
(*2)
GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:768:oj#art-41