Art. 41 · Modifica

Art. 41

Modifica

In vigore dal 26 apr 2005
Modifica L’articolo 34 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93 è sostituito dal seguente: «Articolo 34 quater 1.   Secondo la procedura di cui all’ e di concerto con gli Stati membri interessati, la Commissione determina le attività di pesca realizzate da due o più Stati membri che saranno soggette a programmi specifici di controllo e di ispezione, nonché le condizioni applicabili a tali programmi. I programmi specifici di controllo e di ispezione stabiliscono le attività di pesca realizzate da due o più Stati membri che saranno soggette a tali programmi, nonché le condizioni ad esse applicabili. I programmi specifici di controllo e di ispezione definiscono gli obiettivi, le priorità e le procedure comuni, nonché i parametri di riferimento per le attività di controllo e di ispezione, i risultati previsti delle misure specificate e la strategia necessaria affinché le attività di controllo e di ispezione siano effettuate nel modo più uniforme, efficace ed economico. In ogni programma vengono indicati gli Stati membri interessati. La durata dei programmi specifici di controllo e di ispezione non potrà superare tre anni o il periodo a tal fine stabilito in un piano di ricostituzione adottato a norma dell’ del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (*1), o in un piano di gestione adottato a norma dell’ di detto regolamento. I programmi specifici di controllo e di ispezione sono attuati dagli Stati membri sulla base di piani di impiego congiunto stabiliti in virtù del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (*2). 2.   La Commissione controlla e valuta i risultati di ogni programma specifico di controllo e di ispezione e riferisce al riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002. (*1)   GU L 358 del 21.12.2002, pag. 59." (*2)   GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.» "
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