Art. 36 · Esecuzione e controllo del bilancio

Art. 36

Esecuzione e controllo del bilancio

In vigore dal 26 apr 2005
Esecuzione e controllo del bilancio 1.   Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’Agenzia. 2.   Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell’esercizio il contabile dell’Agenzia trasmette al contabile della Commissione i conti provvisori insieme a una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organi decentrati ai sensi dell’articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (11) («il regolamento finanziario»). 3.   Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell’Agenzia, unitamente ad una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio. 4.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell’Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette al consiglio di amministrazione affinché formuli un parere. 5.   Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell’Agenzia. 6.   Entro il 1o luglio dell’esercizio successivo il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, unitamente al parere del consiglio di amministrazione. 7.   I conti definitivi vengono pubblicati. 8.   L’Agenzia crea una funzione di revisione contabile interna che deve essere esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali. 9.   Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima. Esso trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione. 10.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in questione, come previsto dall’articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario. 11.   Entro il 30 aprile del secondo anno successivo all’esercizio considerato, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia dell’esecuzione del bilancio dell’esercizio in questione.
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