Art. 34 · Accesso alle informazioni

Art. 34

Accesso alle informazioni

In vigore dal 26 apr 2005
Accesso alle informazioni 1.   La Commissione ha pieno accesso a tutte le informazioni raccolte dall’Agenzia. L’Agenzia trasmette alla Commissione, su richiesta della medesima e nella forma da essa specificata, tutte le informazioni richieste nonché una valutazione delle medesime. 2.   Gli Stati membri interessati da una particolare operazione dell’Agenzia hanno accesso alle informazioni raccolte dall’Agenzia in relazione a tale operazione, fatte salve le condizioni che possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
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