Art. 26
Riunioni
In vigore dal 26 apr 2005
Riunioni
1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. L’ordine del giorno è fissato dal presidente, che tiene conto delle proposte dei membri del consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo dell’Agenzia.
2. Il direttore esecutivo e il rappresentante nominato dal comitato consultivo partecipano alle deliberazioni senza diritto di voto.
3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria almeno una volta all’anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri rappresentati nel consiglio di amministrazione.
4. Qualora si ponga una questione di riservatezza o di conflitto di interessi, il consiglio di amministrazione può decidere di esaminare punti specifici dell’ordine del giorno in assenza del rappresentante nominato dal comitato consultivo. Le modalità di applicazione della presente disposizione possono essere fissate nel regolamento interno.
5. Il consiglio di amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse.
6. I membri del consiglio di amministrazione possono essere assistiti da consiglieri o esperti, nel rispetto delle disposizioni del regolamento interno.
7. Il segretariato del consiglio di amministrazione è messo a disposizione dall’Agenzia.
Storico versioni
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