Art. 24
Composizione del consiglio di amministrazione
In vigore dal 26 apr 2005
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto da rappresentanti degli Stati membri e da sei rappresentanti della Commissione. Ciascuno Stato membro può nominare un membro. Gli Stati membri e la Commissione nominano per ciascun membro un supplente incaricato di rappresentarlo in caso di assenza.
2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza maturata nel settore e alla loro competenza in materia di controllo ed ispezione delle attività di pesca.
3. La durata del mandato di ciascun membro è di cinque anni a decorrere dalla data della nomina. Il mandato può essere rinnovato.
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