Art. 24 · Composizione del consiglio di amministrazione

Art. 24

Composizione del consiglio di amministrazione

In vigore dal 26 apr 2005
Composizione del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione è composto da rappresentanti degli Stati membri e da sei rappresentanti della Commissione. Ciascuno Stato membro può nominare un membro. Gli Stati membri e la Commissione nominano per ciascun membro un supplente incaricato di rappresentarlo in caso di assenza. 2.   I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza maturata nel settore e alla loro competenza in materia di controllo ed ispezione delle attività di pesca. 3.   La durata del mandato di ciascun membro è di cinque anni a decorrere dalla data della nomina. Il mandato può essere rinnovato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:768:oj#art-24