Art. 23 · Istituzione e poteri del consiglio di amministrazione

Art. 23

Istituzione e poteri del consiglio di amministrazione

In vigore dal 26 apr 2005
Istituzione e poteri del consiglio di amministrazione 1.   L’Agenzia è dotata di un consiglio di amministrazione. 2.   Il consiglio di amministrazione: a) nomina il direttore esecutivo e ne revoca la nomina a norma dell’; b) adotta, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione generale dell’Agenzia per l’anno precedente e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri. La relazione è oggetto di pubblicazione; c) adotta entro il 31 ottobre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione e degli Stati membri, il programma di lavoro dell’Agenzia per l’anno seguente e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri. Il programma di lavoro contiene le priorità dell’Agenzia. Esso dà la priorità ai compiti dell’Agenzia connessi con i programmi di controllo e di sorveglianza, è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità. Qualora, entro 30 giorni dalla data di adozione del programma di lavoro, la Commissione si pronunci a sfavore del medesimo, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta in seconda lettura, eventualmente in versione modificata, entro due mesi; d) adotta il bilancio definitivo dell’Agenzia prima dell’inizio dell’esercizio finanziario e, se del caso, vi opera i necessari aggiustamenti in funzione del contributo della Comunità e di qualsiasi altra entrata dell’Agenzia; e) esercita le proprie funzioni in materia di bilancio dell’Agenzia a norma degli ; f) esercita l’autorità disciplinare sul direttore esecutivo; g) adotta il proprio regolamento interno, che può prevedere la costituzione dei sottocomitati del consiglio di amministrazione eventualmente necessari; h) adotta le procedure necessarie per l’espletamento dei compiti dell’Agenzia.
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