Art. 23
Istituzione e poteri del consiglio di amministrazione
In vigore dal 26 apr 2005
Istituzione e poteri del consiglio di amministrazione
1. L’Agenzia è dotata di un consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio di amministrazione:
a)
nomina il direttore esecutivo e ne revoca la nomina a norma dell’;
b)
adotta, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione generale dell’Agenzia per l’anno precedente e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri. La relazione è oggetto di pubblicazione;
c)
adotta entro il 31 ottobre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione e degli Stati membri, il programma di lavoro dell’Agenzia per l’anno seguente e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.
Il programma di lavoro contiene le priorità dell’Agenzia. Esso dà la priorità ai compiti dell’Agenzia connessi con i programmi di controllo e di sorveglianza, è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità. Qualora, entro 30 giorni dalla data di adozione del programma di lavoro, la Commissione si pronunci a sfavore del medesimo, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta in seconda lettura, eventualmente in versione modificata, entro due mesi;
d)
adotta il bilancio definitivo dell’Agenzia prima dell’inizio dell’esercizio finanziario e, se del caso, vi opera i necessari aggiustamenti in funzione del contributo della Comunità e di qualsiasi altra entrata dell’Agenzia;
e)
esercita le proprie funzioni in materia di bilancio dell’Agenzia a norma degli ;
f)
esercita l’autorità disciplinare sul direttore esecutivo;
g)
adotta il proprio regolamento interno, che può prevedere la costituzione dei sottocomitati del consiglio di amministrazione eventualmente necessari;
h)
adotta le procedure necessarie per l’espletamento dei compiti dell’Agenzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:768:oj#art-23