Art. 17
Modalità di applicazione
In vigore dal 26 apr 2005
Modalità di applicazione
Ai fini dell’applicazione del presente capitolo possono essere adottate modalità dettagliate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
Tali modalità possono riguardare in particolare le procedure per l’elaborazione e l’adozione dei piani preliminari di impiego congiunto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:768:oj#art-17