Art. 17 · Modalità di applicazione

Art. 17

Modalità di applicazione

In vigore dal 26 apr 2005
Modalità di applicazione Ai fini dell’applicazione del presente capitolo possono essere adottate modalità dettagliate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Tali modalità possono riguardare in particolare le procedure per l’elaborazione e l’adozione dei piani preliminari di impiego congiunto.
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