Art. 16
Rete di informazione
In vigore dal 26 apr 2005
Rete di informazione
1. La Commissione, l’Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri si scambiano le informazioni pertinenti di cui dispongono sulle attività comuni di controllo e di ispezione nelle acque comunitarie e internazionali.
2. Le autorità nazionali competenti adottano, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, le misure necessarie per garantire l’opportuna riservatezza delle informazioni da esse ricevute ai sensi del presente articolo, a norma dell’ del regolamento (CEE) n. 2847/93.
Storico versioni
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