Art. 14
Valutazione dei piani di impiego congiunto
In vigore dal 26 apr 2005
Valutazione dei piani di impiego congiunto
L’Agenzia effettua una valutazione annuale dell’efficacia di ciascun piano di impiego congiunto nonché un’analisi, sulla base degli elementi disponibili, intesa a determinare il rischio di non conformità delle attività di pesca alle vigenti misure di controllo. Tali valutazioni vengono trasmesse senza indugio al Parlamento europeo, alla Commissione e agli Stati membri.
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