Art. 12
Procedura per l’adozione dei piani di impiego congiunto
In vigore dal 26 apr 2005
Procedura per l’adozione dei piani di impiego congiunto
1. Sulla base delle notifiche di cui all’, paragrafo 2, ed entro tre mesi dal ricevimento delle stesse, il direttore esecutivo dell’Agenzia elabora un piano preliminare di impiego congiunto in consultazione con gli Stati membri interessati.
2. Il piano preliminare di impiego congiunto identifica i mezzi di controllo e di ispezione che possono essere messi in comune per attuare il programma di controllo e di ispezione a cui il piano si riferisce, a seconda dell’interesse degli Stati membri interessati nella pertinente attività di pesca.
L’interesse di uno Stato membro per una determinata attività di pesca è valutato in funzione dei seguenti criteri, la cui ponderazione relativa dipende dalle caratteristiche specifiche di ciascun piano:
a)
l’estensione relativa delle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di tale Stato membro, se del caso, nelle quali si applica il piano di impiego congiunto;
b)
il quantitativo di pesce sbarcato nel territorio di tale Stato membro in un determinato periodo di riferimento rispetto agli sbarchi totali connessi all’attività di pesca che forma oggetto di un piano di impiego congiunto;
c)
il numero relativo di pescherecci comunitari battenti bandiera di tale Stato membro (potenza motrice e stazza lorda) impegnati nell’attività di pesca che forma oggetto di un piano di impiego congiunto, rispetto al numero totale di navi impegnate in tale attività;
d)
il volume relativo del contingente assegnato a tale Stato membro o, qualora non sia stato assegnato alcun contingente, le catture da esso effettuate in un determinato periodo di riferimento nell’ambito dell’attività di pesca considerata.
3. Se, nell’elaborare il piano preliminare di impiego congiunto, si constata che i mezzi di controllo e di ispezione disponibili non sono sufficienti per soddisfare le condizioni del corrispondente programma di controllo e di ispezione, il direttore esecutivo ne informa senza indugio gli Stati membri interessati e la Commissione.
4. Il direttore esecutivo notifica il piano preliminare di impiego congiunto agli Stati membri interessati e alla Commissione. Se, entro quindici giorni lavorativi da tale notifica, gli Stati membri interessati o la Commissione non sollevano obiezioni, il direttore esecutivo adotta il piano.
5. Qualora uno o più Stati membri interessati o la Commissione sollevino un’obiezione, il direttore esecutivo deferisce la questione alla Commissione. La Commissione può operare gli adeguamenti necessari al piano e adottarlo secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
6. L’Agenzia, in consultazione con gli Stati membri interessati, riesamina ogni anno i piani di impiego congiunto affinché possano essere adeguati, ove necessario, ai nuovi programmi di controllo e di ispezione eventualmente applicabili agli Stati membri interessati e alle priorità eventualmente definite dalla Commissione nei programmi di controllo e di ispezione.
Storico versioni
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