Art. 11 · Notifica dei mezzi di controllo e di ispezione

Art. 11

Notifica dei mezzi di controllo e di ispezione

In vigore dal 26 apr 2005
Notifica dei mezzi di controllo e di ispezione 1.   Anteriormente al 15 ottobre di ogni anno gli Stati membri notificano all’Agenzia i mezzi di controllo e di ispezione di cui dispongono per le attività di controllo e di ispezione dell’anno successivo. 2.   Ciascuno Stato membro notifica all’Agenzia i mezzi con i quali intende eseguire il pertinente programma internazionale di controllo e di ispezione o il programma di controllo e di ispezione specifico entro un mese dalla notifica agli Stati membri della decisione che istituisce siffatto programma.
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