Art. 10
Contenuto dei piani di impiego congiunto
In vigore dal 26 apr 2005
Contenuto dei piani di impiego congiunto
I piani di impiego congiunto:
a)
soddisfano i requisiti del pertinente programma di controllo e di ispezione;
b)
applicano i criteri, i parametri, le priorità e le procedure comuni di ispezione definiti dalla Commissione nei programmi di controllo e di ispezione;
c)
cercano di armonizzare i mezzi nazionali di controllo e di ispezione esistenti, notificati a norma dell’, paragrafo 2, con le esigenze identificate e ne organizzano l’impiego;
d)
organizzano l’impiego delle risorse umane e materiali, anche per quanto riguarda il funzionamento delle squadre di ispettori comunitari provenienti da più di uno Stato membro, e definiscono i periodi e le zone in cui tali risorse devono essere impiegate;
e)
tengono conto degli obblighi esistenti degli Stati membri interessati nell’ambito di altri piani di impiego congiunto, nonché dei vincoli regionali o locali specifici;
f)
definiscono le condizioni alle quali i mezzi di controllo e di ispezione di uno Stato membro possono entrare nelle acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione di un altro Stato membro.
Storico versioni
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