Art. 1
In vigore dal 26 apr 2005
All’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«In deroga al primo comma, se il tasso d’interesse sopportato da uno Stato membro è superiore al doppio del tasso d’interesse uniforme, per gli esercizi 2005 e 2006, la Commissione può applicare, per il finanziamento delle spese d’interesse sostenute da questo Stato membro, il tasso d’interesse uniforme maggiorato della differenza tra il doppio di quest’ultimo e il tasso effettivo sopportato dallo Stato membro.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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