Art. 1
In vigore dal 25 apr 2005
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di 2-furaldeide (anche detta aldeide furanica o furfurolo), classificata al codice NC 2932 12 00 , originaria della Repubblica popolare cinese.
2. L’importo del dazio applicabile è di 352 EUR per tonnellata.
3. In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica e qualora, per questa ragione, il prezzo effettivamente pagato o pagabile subisca una riduzione proporzionale ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (6), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del summenzionato paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
4. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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