Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 apr 2005
Per le offerte comunicate dal 8 al 14 aprile 2005, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 487/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 26,36 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 45 000 t.
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