Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 apr 2005
L’importo forfettario di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1883/78 è calcolato partendo dall’importo forfettario rimborsato dalla Comunità agli Stati membri per il magazzinaggio dei cereali acquistati all’intervento durante la campagna 2004/2005 fissato dalla decisione della Commissione dell’8 ottobre 2004 (5), pari a 1,26 EUR/t/mese, dal quale è sottratto l’importo della maggiorazione mensile prevista all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, pari a 0,46 EUR/t/mese, che è stato aggiunto al prezzo d’intervento per ogni mese successivo al termine previsto all’articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 824/2000. Le suddette spese sono prese in considerazione nell’ambito dei conti annuali previsti all’ del regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio (6) come spese relative alle operazioni materiali risultanti dall’acquisto di un prodotto da parte degli organismi d’intervento.
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