Art. 2
In vigore dal 12 apr 2005
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all' del presente regolamento.
La registrazione scade nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Mediante regolamento, la Commissione può invitare le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità dei prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che siano risultati non coinvolti nell'elusione dei dazi antidumping.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:559:oj#art-2