Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 apr 2005
1.   Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 aprile 2005 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all', lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente. 2.   Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di maggio 2005 possono essere presentate domande di titoli per 9 369,992 t.
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