Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 apr 2005
Ciascuna domanda di diritti di importazione presentata in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1206/2004 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso: — 8,9347 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1206/2004, — 50,0474 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione di prodotti di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1206/2004.
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