Art. 1
In vigore dal 8 apr 2005
Ciascuna domanda di diritti di importazione presentata in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1206/2004 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso:
—
8,9347 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1206/2004,
—
50,0474 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione di prodotti di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1206/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:545:oj#art-1