Art. 1
In vigore dal 7 apr 2005
All', punto 4, la seconda frase dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione (3) è sostituita dal seguente testo:
«Questa percentuale di controlli si applica ad ogni fase del processo di esecuzione, esclusa la fase della distribuzione agli indigenti, tenendo conto dei criteri di rischio.»
Storico versioni
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