Art. 1
In vigore dal 6 apr 2005
L’articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000, quale modificato dall’, punto 1, del regolamento (CE) n. 1774/2004, è sostituito dal seguente:
«In deroga al primo comma, il produttore può, durante la durata di validità del contratto di magazzinaggio, concludere un contratto di vendita relativo al prodotto immagazzinato con efficacia a partire dalla scadenza del contratto di magazzinaggio. Il produttore può inoltre impegnarsi a consegnare il vino, dalla scadenza del contratto di magazzinaggio, in vista di una delle distillazioni di cui al titolo III.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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