Art. 7

Art. 7

In vigore dal 5 apr 2005
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati: 1) entro il mese successivo alla fine dell’anno contingentale per l’anno contingentale precedente, i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nell’ambito dei contingenti di cui all’ del regolamento (CE) n. 2535/2001, suddivisi per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine; 2) entro il 10 gennaio ed entro il 10 luglio per i sei mesi precedenti, i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 2535/2001, suddivisi per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine; 3) entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione soggetti ai dazi non preferenziali previsti dalla tariffa doganale comune, suddivisi per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine; 4) entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (6) e ai sensi dell’ dell’accordo provvisorio tra la Comunità europea e il Libano, approvato con la decisione 2002/761/CE del Consiglio (7), suddivisi per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine; 5) entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2535/2001, suddivisi per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine; 6) una volta all’anno, entro tre mesi a decorrere dalla fine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi non utilizzati dei titoli rilasciati nell’ambito dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001, suddivisi per numero del contingente, per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine. Se del caso, gli Stati membri informano la Commissione che non sono stati rilasciati titoli di importazione per i corrispondenti periodi di riferimento.
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