Art. 4

Art. 4

In vigore dal 5 apr 2005
Ai fini del presente capo, si intende per: a) «quantitativi entrati»: i quantitativi fisicamente entrati in magazzino, presi in consegna o meno dall’organismo di intervento; b) «quantitativi usciti»: i quantitativi che sono stati ritirati o, se la presa in consegna da parte dell’acquirente avviene prima del ritiro, i quantitativi presi in consegna.
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