Art. 13

Art. 13

In vigore dal 5 apr 2005
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 16 luglio per l’anno GATT precedente: a) i quantitativi per i quali è stata autorizzata l’applicazione dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999, da cui risulta una differenza della restituzione concessa, indicando il tasso della restituzione e il codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari inserito nella casella 16 del titolo di esportazione rilasciato, nonché il codice della nomenclatura delle restituzioni per il prodotto effettivamente esportato, mediante il modulo riportato nell’allegato X, parte B, del presente regolamento; b) i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari, ai quali sono state applicate le disposizioni dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999, se il tasso della restituzione applicato è diverso da quello indicato nel titolo, specificando la restituzione per la destinazione indicata nel titolo e quella effettivamente applicata, mediante il modulo riportato nell’allegato X, parte C, del presente regolamento.
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