Art. 12

Art. 12

In vigore dal 5 apr 2005
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 16 di ogni mese (n) per il mese n-4, i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura combinata e per codice di destinazione, per i quali sono state espletate le formalità di esportazione senza restituzione, mediante il modulo riportato nell’allegato X, parte A, del presente regolamento.
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