Art. 10
In vigore dal 5 apr 2005
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni lunedì per la settimana precedente, i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari, per i quali sono state presentate domande di titoli ai sensi dell’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 174/1999, senza restituzione, mediante il modulo riportato nell’allegato VIII, parte C, del presente regolamento.
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