Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 apr 2005
1.   Per quanto riguarda le misure di intervento adottate ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, i seguenti dati: a) i quantitativi di burro in giacenza alla fine del mese in questione, nonché i quantitativi entrati e usciti durante tale mese, mediante il modulo riportato nell’allegato I, parte A, del presente regolamento; b) i quantitativi di burro usciti dall’ammasso durante il mese in questione, suddivisi secondo i regolamenti pertinenti, mediante il modulo riportato nell’allegato I, parte B, del presente regolamento; c) la classificazione per età dei quantitativi di burro in giacenza alla fine del mese in questione, mediante il modulo riportato nell’allegato I, parte C, del presente regolamento. 2.   Per quanto riguarda le misure di intervento adottate ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, i seguenti dati, mediante il modulo riportato nell’allegato II del presente regolamento: a) i quantitativi di burro e i quantitativi di crema, convertiti in equivalente burro, entrati e usciti durante il mese in questione; b) il quantitativo totale di burro e il quantitativo totale di crema, convertito in equivalente burro, in giacenza alla fine del mese in questione.
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