Art. 1
In vigore dal 31 mar 2005
Per la campagna di commercializzazione 2004/2005 gli importi unitari di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 314/2002 sono fissati a:
a)
6,32 EUR per tonnellata di zucchero bianco come acconto sul contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;
b)
118,48 EUR per tonnellata di zucchero bianco come acconto sul contributo B per lo zucchero B;
c)
5,06 EUR per tonnellata di sostanza secca come acconto sul contributo alla produzione di base per l’isoglucosio A e l’isoglucosio B;
d)
6,32 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio come acconto sul contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;
e)
118,48 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come acconto sul contributo B per lo sciroppo di inulina B.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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