Art. 1

Art. 1

In vigore dal 31 mar 2005
Per la campagna di commercializzazione 2004/2005 gli importi unitari di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 314/2002 sono fissati a: a) 6,32 EUR per tonnellata di zucchero bianco come acconto sul contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B; b) 118,48 EUR per tonnellata di zucchero bianco come acconto sul contributo B per lo zucchero B; c) 5,06 EUR per tonnellata di sostanza secca come acconto sul contributo alla produzione di base per l’isoglucosio A e l’isoglucosio B; d) 6,32 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio come acconto sul contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B; e) 118,48 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come acconto sul contributo B per lo sciroppo di inulina B.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:516:oj#art-1