Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 mar 2005
In deroga all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2201/96 e all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, qualora la differenziazione della restituzione risulti unicamente dalla mancata fissazione di una restituzione per la Svizzera o il Liechtenstein, la prova dell’espletamento delle formalità doganali all’importazione non costituisce una condizione per il pagamento della restituzione per determinati tipi di zucchero utilizzati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli contemplati dal regolamento (CE) n. 2201/96 ed elencati nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.
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