Art. 4
In vigore dal 8 mar 2005
All'allegato del regolamento (CE) n. 3223/94, la parte A è così modificata:
1)
nella quinta riga della tabella, i codici NC delle arance fresche, dolci «ex 0805 10 10 , ex 0805 10 30 ed ex 0805 10 50 » sono sostituiti dal codice NC «ex 0805 10 20 »;
2)
nella decima riga della tabella, i codici NC delle mele «ex 0808 10 20 , ex 0808 10 50 ed ex 0808 10 90 » sono sostituiti dal codice NC «ex 0808 10 80 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2005:386:oj#art-4