Art. 3

Art. 3

In vigore dal 8 mar 2005
All' del regolamento (CE) n. 399/94, il primo paragrafo è sostituito dal seguente: «Le misure specifiche che si riferiscono alla qualità delle uve secche prodotte nella Comunità e di cui ai codici NC 0806 20 10 e 0806 20 30 sono adottate in conformità con la procedura di cui all'.».
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